Quando è obbligatorio l'amministratore di sostegno?

L’amministratore di sostegno è previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6. che ha inserito  questa figura tra le cosiddette “Misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia”.

 

L’amm. di sostegno è nominato dal giudice tutelare per rappresentare, assistere o sostituire colui che, per infermità fisica o psichica, anche parziale o temporanea, si trovi nella impossibilità di provvedere da solo ai propri interessi. Quindi anche l’ambito dei suoi compiti e poteri è stabilito dal giudice tutelare mediante un decreto.

 

Si tratta, dunque, di uno strumento flessibile che consente di proteggere la persona e i suoi interessi. Nel provvedimento di nomina il Giudice Tutelare, indica in modo preciso i poteri conferiti all’amministratore di sostegno, che possono riguardare l’amministrazione del patrimonio o il compimento di determinati atti.

 

Le situazioni non inserite saranno comunque gestite dal beneficiario per le quali conserverà la capacità di agire.

 

Ma nel dettaglio quali sono i casi nei quali è obbligatorio l’amministratore di sostegno?

 

In questo articolo vedremo quali sono le situazioni nelle quali è necessario nominare un amministratore di sostegno e quali possono essere le sue funzioni.

 

Amm. di sostegno: chi è e cosa fa

L’assistente o amministratore di sostegno è tenuta ad assistere e rappresentare una persona che non è in grado, anche per solo un lasso di tempo, di provvedere da solo ai propri interessi.

 

In questi casi, il Giudice Tutelare preposto, nomina un amministratore di sostegno che dovrà eseguire tutti gli atti previsti dal decreto motivato.

 

Ecco i presupposti previsti dalla legge che portano alla nomina di un assistente di sostegno:

 

  • Infermità;
  • Menomazione fisica o psichica.

 

Queste situazioni possono essere anche temporanee, quindi l’amministratore di sostegno sarà nominato soltanto  per il periodo necessario. E’ importante ancora una volta sottolineare che il beneficiario conserverà la piena capacità di agire in riferimento agli atti per i quali non è stata  prevista l’assistenza o la rappresentanza dell’amministratore.

 

Ma chi deve essere scelto e quali sono i criteri ?

 

Se si è in presenza di una persona che evidenzia i presupposti previsti dalla legge di incapacità di agire, la richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno può essere avanzata da:

 

  • Il coniuge o la persona convivente:
  • I parenti entro il quarto grado;
  • Gli affini entro il secondo grado;
  • Il tutore o il curatore del beneficiario;
  • Il pubblico ministero;
  • i servizi sociali;
  • il tutore o il curatore, qualora la persona sia già sottoposta a provvedimento di inabilità oppure interdetta.

 

Il codice civile prevede anche che possa essere lo stesso beneficiario a ricorrere al giudice tutelare per nominare il proprio amministratore di sostegno.

 

La scelta dell’amministratore deve seguire dei criteri ben precisi:

 

  • Considerare gli esclusivi interessi del beneficiario;
  • Preferire il coniuge o la persona convivente stabilmente o i prossimi congiunti e parenti entro il quarto grado;
  • Soggetto designato, atto pubblico o scrittura privata.

 

Dopo aver individuato la persona e avviato il procedimento di nomina vengono stabiliti i poteri, in particolare vengono individuati tre tipologie di atti:

 

  • I procedimenti che il beneficiario potrà continuare a seguire autonomamente, quindi non inseriti nel decreto di nomina;
  • Gli atti che richiedono la rappresentanza esclusiva dell’amministratore di sostegno;
  • Le azioni che necessitano l’assistenza dell’amministratore di sostegno.

 

Considerata la varietà dei casi, i poteri dell’amministratore di sostegno possono essere molto ampi od esigui e dipendono da ciò che viene specificato nel decreto di nomina.

 

 

Amministratore di sostegno: in quali rischi può incorrere?

 

L’amministratore di sostegno, come è evidente, ha un ruolo molto importante e allo stesso tempo delicato. Non solo in quanto deve rappresentare gli interessi di un’altra persona, ma anche in relazione ai rischi nei quali può incorrere. Questi pericoli, si possono trasformare in reati nei seguenti casi:

 

  • Peculato: appropriazione indebita di denaro appartenente al beneficiario;
  • Abuso d’ufficio: non aver tenuto conto esclusivamente dei bisogni del beneficiario;
  • Reato di falso: attesta il falso, omette o altera dichiarazioni.

 

In caso di errori e irregolarità, l’amministratore deve rispondere dei danni causati al beneficiario o a terzi. La sua responsabilità è limitata agli atti e ai compiti che risultano dal decreto di nomina del giudice.

 

Amministratore di sostegno e parenti: chi non può essere nominato

La ratio dell’istituto presuppone una forte fiducia tra le parti, per questo il giudice predilige la nomina di un componente della famiglia del beneficiario o di una persona legata da un legame affettivo.

 

Se procedere in questo modo non è possibile, la scelta dovrà ricadere su una persona esterna individuata dal giudice tutelare.

 

In ogni caso, non possono essere nominati assistenti di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

 

Oltre a questo la giurisprudenza indica altri casi:

 

  • Chi non ha la libera amministrazione del proprio patrimonio;
  • I figli esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore;
  • Coloro sono stati rimossi da altra tutela o sono stati dichiarati decaduti o sospesi dalla potestà genitoriale;
  • Chi ha avuto una procedura di fallimento.

 

In un contesto così delicato è necessario affidarsi ad un avvocato esperto nelle diverse  questioni relative all’amministrazione di sostegno ed alla protezione delle persone fragili.

 

Lo studio dell’avvocato Laura Gaetini si occupa da anni di amministrazione di sostegno e ha maturato competenze qualificate in questo ambito, grazie alla lunga esperienza come Avvocato Divorzista Torino. Clicca qui per conoscere tutti i servizi legati alla tutela della persona e richiedere assistenza legale in tutta Italia oppure richiedere una consulenza presso le sedi di Torino, Cuneo, Milano e Roma.